Multe COVID-19. Tutto quello che c’è da sapere

Il nuovo DPCM del 26 aprile, che entrerà in vigore il 4 maggio prossimo, conferma le suddette sanzioni per la violazione del divieto di “uscire di casa”, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Si considerano necessari gli spostamenti per raggiungere i prossimi congiunti  ( per congiunti si intendono “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili).

Fatta questa doverosa premessa, è importante conoscere le soluzioni da adottare quando si è “vittime” di una sanzione amministrativa per violazione delle disposizione anticovid-19:

  • l’interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della sanzione amministrativa nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione);
  • Oppure se l’interessato ritiene di avere ragioni valide da opporre alla sanzione può presentare ricorso, inviando degli scritti difensivi entro 30 giorni dalla ricezione del verbale all’Autorità ivi indicata. In genere la contestazione deve essere indirizzata al Comune, se la sanzione è stata emessa dai vigili urbani, alla Provincia se dalla Polizia provinciale, al Prefetto se dalla Polizia di Stato, Guardia di finanza e Carabinieri.
Con il ricorso l’interessato, al quale è stata contestata una violazione delle misure di contenimento disposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la violazione che gli è stata contestata dall’organo accertatore con eventuale richiesta di essere sentito. Il ricorso può essere inviato direttamente dall’interessato a mezzo raccomandata A.R., oppure per via informatica da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). Da ultimo è consentito l’invio da mail ordinaria con il testo del ricorso sottoscritto allegato in formato pdf e la scansione di un documento d’identità, oppure attraverso la presentazione a mano in duplice copia (una delle copie verrà restituita all’interessato con timbro di avvenuta ricezione) negli uffici dell’organo accertatore, rispettando gli orari limitati di accesso al pubblico.
L’autorità competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi nonché le deduzioni fornite dall’Organo accertatore della violazione, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione ( il doppio della sanzione comminata) e ne ingiunge il pagamento , insieme con le spese, all’autore della violazione, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’interessato e all’organo che ha redatto il rapporto.
Pertanto, in caso di:
  • Ricorso non accolto: l’Autorità competente emette un provvedimento – ingiunzione con la quale stabilisce la sanzione pecuniaria ( il doppio della sanzione originaria); N.B. Avverso il provvedimento dell’Autorità competente è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio 
  • Ricorso accolto: l’Autorità competente emette un provvedimento con la quale stabilisce l’archiviazione (annullamento) del verbale di contestazione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie.

In ultimo, ma non per ordine di importanza, è opportuno sapere che attualmente i termini per gli scritti difensivi o il ricorso sono sospesi  fino al 15 maggio 2020 . Solo a partire dal 16 maggio, quindi, decorre il termine di 30 giorni entro cui presentarli.

Ed ancora:

L’ interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate , può presentare all’Autorità competente che ha emesso il provvedimento d’ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.