Il tempo è fondamentale per evitare che il materiale "incriminato" si diffonda nel web per poi essere impossibile rimuoverlo da internet. A questo scopo il Garante della Privacy ha approvato un provvedimento con il quale permette a chi si sente minacciato dal revenge porn di presentare una segnalazione al Garante esclusivamente un modulo online (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9555911) Utilizzando il modello, chi teme di essere vittima di revenge porn, può presentare una segnalazione al Garante per imporre ai siti, Facebook e Instagram, di bloccare video o immagini con contenuti sessuali e limitare questo fenomeno odioso, che in alcuni casi ha spinto la vittima a togliersi la vita. Quando ricorre il reato di revenge porn e come possono difendersi le vittime. 1. Quando scatta il reato? Quando la vittima presta il consenso a realizzare un video a carattere sessuale ma non a condividerlo successivamente subisce il reato di revenge porn. Infatti l'art. 612-ter del Codice Penale punisce la condivisione del materiale intimo senza il consenso dell'interessato. Peraltro la vittima può revocare in ogni momento anche il consenso alla detenzione del materiale da parte di altri. Si tratta infatti di dati personali "particolari", che possono essere trattati soltanto con il consenso dell'interessato, a prescindere dal fatto che si commetta o no un reato. 2 Chi riceve su Whatsapp o Telegram immagini o video intimi di una persona che non conosce e lo gira ad un amico risponde del reato di revenge porn? Si perchè la pena per il reato si applica anche a chi non lo ha realizzato ma soltanto condiviso dopo averlo ricevuto. 3. I rimedi? Se ritieni di essere vittima di reato revenge porn, rivolgiti allo studio, nel frattempo, puoi iniziare a sporgere un reclamo presso il Garante della Privacy ed ottenere la cancellazione dei contenuti e una sanzione amministrativa per l'autore. Se lo ritieni opportuno potrai farti assistere dallo Studio anche per questo adempimento.